Crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’ordine
L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo, con facoltà per l’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni della normativa vigente, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo (CF). Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 35 crediti formativi, nella misura di non meno di 10 crediti all’anno. Un credito corrisponde a 1 ora di attività formativa.
Le attività formative in relazione ai settori di attività professionale esercitata sono scelti liberamene dagli iscritti. L’attività formativa a distanza (FAD) non può essere superiore al 50 % dei corsi annui. Ogni iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale, entro il mese di Marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al percorso formativo effettuato.
Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per i seguenti motivi:
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gravidanza,
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grave malattia o infortunio
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interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero.
Coloro che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua, in tale caso l’iscritto deve attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di esercitare l’attività professionale.
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