LA FIGURA PROFESSIONALE
Il tecnologo alimentare possiede competenze multidisciplinari e distintive in campo scientifico, tecnologico, gestionale e legislativo per analizzare ed operare nel complesso sistema della filiera alimentare: quindi dalla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e alla ristorazione. Garantisce il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza degli alimenti, nel rispetto delle leggi vigenti, della deontologia professionale e della sostenibilità dei processi produttivi e distributivi.
Il titolo professionale di Tecnologo Alimentare, in base all’attuale normativa disciplinata dalla Legge 18 gennaio 1994 n. 59, spetta ai Laureati con i seguenti requisiti:
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appartenenti al vecchio ordinamento didattico (laurea quinquennale in Scienze delle Preparazioni Alimentari o in Scienze e Tecnologie Alimentari)
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appartenenti al nuovo ordinamento didattico dal 2007 (laurea triennale di primo livello afferente alle classi L1 o L26 + laurea magistrale afferente alla classe LM 70 Scienze e Tecnologie Alimentari)
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che hanno superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
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che sono iscritti all’apposito Albo dell’Ordine Regionale in cui hanno la residenza o il domicilio professionale per l’abilitazione del titolo di Tecnologo Alimentare
Esame di stato
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1997, n. 470 viene promulgato il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare”. In particolare l’art.3 specifica come viene articolato l’esame si stato.
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riconoscimento del titolo professionale ottenuto in un paese UE o extra UE mediante decreto del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lvo 206/2007 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” spetta oggi ai soli laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea quinquennale con il vecchio ordinamento o Magistrale (3+2) secondo il nuovo ordinamento del giugno 2007) che abbiano superato l’Esame di Stato e siano iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari nella regione in cui hanno il domicilio professionale
Solamente l’iscrizione ad un Albo Regionale consente, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 59/94, l’utilizzo proprio del titolo di Tecnologo Alimentare. In mancanza di iscrizione all’apposito Albo Regionale, si ravvisa “Abuso del Titolo della Professione” perseguibile ai sensi degli artt. 348 e 498 del codice penale.
Ulteriori Informazioni
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