Come si diventa Tecnologo Alimentare
Il titolo professionale di Tecnologo Alimentare, in base all’attuale normativa disciplinata dalla Legge 18 gennaio 1994 n. 59, spetta ai Laureati con i seguenti requisiti:
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appartenenti al vecchio ordinamento didattico (laurea quinquennale in Scienze delle Preparazioni Alimentari o in Scienze e Tecnologie Alimentari)
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appartenenti al nuovo ordinamento didattico dal 2007 (laurea triennale di primo livello afferente alle classi L1 o L26 + laurea magistrale afferente alla classe LM 70 Scienze e Tecnologie Alimentari)
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che hanno superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
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che sono iscritti all’apposito Albo dell’Ordine Regionale in cui hanno la residenza o il domicilio professionale per l’abilitazione del titolo di Tecnologo Alimentare
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riconoscimento del titolo professionale ottenuto in un paese UE o extra UE mediante decreto del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lvo 206/2007 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” spetta oggi ai soli laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea quinquennale con il vecchio ordinamento o Magistrale (3+2) secondo il nuovo ordinamento del giugno 2007) che abbiano superato l’Esame di Stato e siano iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari nella regione in cui hanno il domicilio professionale
Solamente l’iscrizione ad un Albo Regionale consente, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 59/94, l’utilizzo proprio del titolo di Tecnologo Alimentare.
In mancanza di iscrizione all’apposito Albo Regionale, si ravvisa “Abuso del Titolo della Professione” perseguibile ai sensi degli artt. 348 e 498 del codice penale.
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