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L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il Tecnologo Alimentare possiede competenze multidisciplinari e distintive in campo scientifico, tecnologico, gestionale e legislativo per analizzare ed operare nel complesso sistema della filiera alimentare: quindi dalla produzione,  alla trasformazione, alla distribuzione  e alla ristorazione. Garantisce il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza degli alimenti, nel rispetto delle leggi vigenti, della deontologia professionale e della sostenibilità dei processi produttivi e distributivi.


Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale) è il Perito nominato dal Giudice per aiutarlo su questioni tecnico-specialistiche nella celebrazione del Processo Civile o Penale, ai sensi dell’ art. 13 del c.p.c. e dell’art. 66 del c.p.p. e s.m.i.  Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei CTU, ovvero un registro in cui sono iscritti i nomi degli specialisti in possesso di particolari competenze professionali ai quali il Giudice può affidare l’incarico di consulenza, perizia, stima utili ai fini del giudizio processuale. L’Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine o Collegio Professionale designato dal Consiglio dell’Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene l’aspirante CTU, oppure della Camera di Commercio per gli specialisti che non appartengono a Ordini o Collegi Professionali.

Il Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo massimo di un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti ovvero non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. Fermo restando alcune diversità di regole adottate dai singoli Tribunali e/o di regolamenti interni agli Uffici CTU dei Tribunali stessi (e quindi da verificare sempre in loco prima di inoltrare la richiesta), di norma i documenti da presentare sono i seguenti:

  1. domanda di iscrizione all’Albo dei CTU in marca da bollo presentata al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale con indicazione specifica delle materie richieste (verificare l’esatto importo del bollo e l’eventuale limitazione del numero di materie richieste)

  2. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria regionale

  3. curriculum vitae in formato europeo firmato con l’indicazione della propria PEC meglio se corredato da titoli e documenti dimostranti l’effettivo svolgimento dell’attività professionale e la speciale competenza tecnica in possesso dell’aspirante

  4. certificato di iscrizione rilasciato dall’Ordine Regionale competente (in alcuni Tribunali non vengono prese in considerazione le domande con un’anzianità di iscrizione all’Ordine inferiore ai 5 anni)

  5. titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, qualifiche/certificati rilasciati da Enti pubblici o privati, pubblicazioni, partecipazione a convegni e corsi di formazione, perizie stragiudiziali o consulenze tecniche, etc..)

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione (tempo medio stimato di 90-120 gg), e’ dovuto il pagamento dell’importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate causale “Tasse di Concessione Governative”. Il mancato pagamento della tassa governativa preclude l’effettiva iscrizione all’albo dei consulenti ai sensi dell’art. 13 del DPR 641/72.

Avvertenze

  • non e’ possibile essere iscritti all’Albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale

  • si può esercitare solo nella giurisdizione del Tribunale in cui si è iscritti

  • si può essere chiamati da altro Tribunale se questi non ha alcun perito con specifica competenza

  • gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ufficio competente la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero telefonico

  • è possibile impugnare il rigetto della domanda di iscrizione